Art. 101. Tenuta dell'elenco delle ditte boschive 1. Ai fini della prima costituzione degli elenchi delle ditte boschive di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 28/2001, il servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana provvede ad inviare a ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede nei rispettivi territori, gia' iscritte nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Unitamente agli elenchi viene trasmessa anche la documentazione contenuta nei rispettivi fascicoli. 2. L'elenco contiene: a) la ragione sociale o il nominativo della ditta; b) il comune in cui e' localizzata la sede; c) l'indirizzo; d) partita IVA e/o codice fiscale; e) il numero del tesserino; f) la data di scadenza del tesserino; g) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione; h) il punteggio ai sensi dell'Art. 103. 3. L'elenco e' suddiviso in tre fasce secondo quanto indicato all'Art. 103, oltre ad una fascia provvisoria equiparata alla fascia A, nella quale sono inserite temporaneamente le ditte in possesso di tesserino rilasciato al sensi della legge regionale n. 32/1981 e della deliberazione della giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002. Tali ditte rimangono inserite nella fascia provvisoria fino all'avvenuto rinnovo del tesserino secondo quanto indicato all'Art. 102. 4. Gli enti competenti per territorio sono tenuti a comunicare alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle ditte boschive iscritte e la relativa data di scadenza del tesserino per la costituzione di un'apposita banca dati.