Art. 101.
               Tenuta dell'elenco delle ditte boschive
    1.  Ai  fini  della  prima costituzione degli elenchi delle ditte
boschive  di  cui  all'Art.  9  della  legge regionale n. 28/2001, il
servizio  programmazione  forestale, faunistico-venatoria ed economia
montana  provvede ad inviare a ciascun ente competente per territorio
l'elenco  delle  ditte  aventi  sede  nei  rispettivi territori, gia'
iscritte  nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 8 giugno
1981,  n.  32,  entro  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore del
presente  regolamento.  Unitamente agli elenchi viene trasmessa anche
la documentazione contenuta nei rispettivi fascicoli.
    2. L'elenco contiene:
      a) la ragione sociale o il nominativo della ditta;
      b) il comune in cui e' localizzata la sede;
      c) l'indirizzo;
      d) partita IVA e/o codice fiscale;
      e) il numero del tesserino;
      f) la data di scadenza del tesserino;
      g) le  date  di  inizio  e  termine  degli eventuali periodi di
sospensione;
      h) il punteggio ai sensi dell'Art. 103.
    3.  L'elenco  e'  suddiviso  in tre fasce secondo quanto indicato
all'Art.  103, oltre ad una fascia provvisoria equiparata alla fascia
A,  nella quale sono inserite temporaneamente le ditte in possesso di
tesserino  rilasciato  al  sensi  della  legge regionale n. 32/1981 e
della deliberazione della giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002.
Tali   ditte   rimangono   inserite  nella  fascia  provvisoria  fino
all'avvenuto  rinnovo  del tesserino secondo quanto indicato all'Art.
102.
    4.  Gli  enti  competenti per territorio sono tenuti a comunicare
alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle
ditte  boschive iscritte e la relativa data di scadenza del tesserino
per la costituzione di un'apposita banca dati.