Art. 102.
              Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca
    1. La ditte gia' iscritte all'elenco regionale previsto dall'Art.
6  della  legge  regionale  n.  32/1981 sono iscritte d'ufficio negli
elenchi  nell'ambito  della  fascia  provvisoria di cui all'Art. 101,
comma 3.
    2.  Per  la  prima iscrizione all'elenco, gli interessati devono,
presentare  all'ente  competente  per  territorio specifica richiesta
dichiarando:
      a) di  essere  iscritti  alla C.C.I.A.A., da cui risulti che la
ditta svolge l'attivita' di «taglia boschi» o equipollente;
      b) l'attivita' di impresa svolta in precedenza;
      c) i    dati    e    le   informazioni   necessarie   ai   fini
dell'attribuzione del punteggio di cui all'Art. 103;
      d) di   non   aver  subito  precedenti  revoche  dell'idoneita'
all'utilizzazione dei boschi conto terzi.
    3.  Agli  iscritti  all'elenco e' rilasciato dall'ente competente
per  territorio,  entro novanta giorni dalla richiesta di iscrizione,
un tesserino valido per cinque anni. Il tesserino, redatto secondo le
indicazioni  fornite agli enti competenti per territorio dal servizio
programmazione  forestale,  faunistico-venatoria ed economia montana,
contiene:
      a) cognome e nome (o ragione sociale);
      b) l'indirizzo della sede;
      c) la data del rilascio;
      d) la data di scadenza;
      e) il  numero  della tessere (per le nuove iscrizioni o in sede
di  rinnovo  per  le  ditte gia' iscritte all'albo regionale ex legge
regionale n. 32/1981, ogni ente competente per territorio attribuisce
una  propria  numerazione  progressiva accompagnata, per le comunita'
montane,  dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea
e  per  i  comuni  di  Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle
sigle PG, TR e FN);
      f) un apposito spazio per il rinnovo;
      g) un apposito spazio per le sospensioni;
      h) la firma del rappresentante legale dell'ente.
    4.  Per  il rinnovo del tesserino deve essere presentata domanda,
all'ente  competente  per  territorio,  completa  delle dichiarazioni
indicate al comma 2 e della dichiarazione di avvenuto pagamento delle
sanzioni amministrative ricevute e per le quali non sia stato opposto
ricorso  entro  i termini, che provvede previa relazione degli organi
di  vigilanza.  La  procedura  di  rinnovo  si conclude entro novanta
giorni  dalla  domanda  di  rinnovo,  comprensivi dei trenta giorni a
disposizione  degli organi di vigilanza per l'emissione del parere di
competenza.
    5.  L'ente  competente  per  territorio  in  sede  di rinnovo del
tesserino,  o  precedentemente  in caso di infrazioni particolarmente
gravi previa segnalazione da parte degli organi di vigilanza, dispone
la sospensione del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno in
base  al  numero di infrazioni commesse e alla gravita' delle stesse.
Costituiscono in particolare motivo di sospensione del tesserino:
      a) il  mancato rispetto dei divieti di cui all'Art. 7, comma 1,
della legge regionale n. 28/2001;
      b) la  realizzazione  di  strade  rurali  e  forestali senza la
prescritta autorizzazione;
      c) la trasformazione dei boschi cedui matricinati, intensamente
matricinati o composti in boschi cedui semplici;
      d) essere  stato  condannato  in  via definitiva per violazione
alle norme in materia di tutela ambientale e del paesaggio;
      e) il  mancato rispetto dei limiti stabiliti dall'Art. 9, comma
2, della legge regionale n. 28/2001;
      f) l'esecuzione  di  operazioni  di  abbattimento, spalcatura e
potatura,  eseguite  con la motosega da personale privo del patentino
di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 28/2001.
    6.  L'ente  competente  per  territorio  dispone  la  revoca  del
tesserino  nel caso in cui si renda necessario procedere per la terza
volta alla sospensione per un anno del tesserino.
    7.  Coloro  ai quali e' stata disposta la revoca del tesserino ai
sensi  del  presente  regolamento non possono presentare richiesta di
iscrizione  all'elenco  di  cui  all'Art.  9 della legge regionale n.
28/2001.