Art. 102. Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca 1. La ditte gia' iscritte all'elenco regionale previsto dall'Art. 6 della legge regionale n. 32/1981 sono iscritte d'ufficio negli elenchi nell'ambito della fascia provvisoria di cui all'Art. 101, comma 3. 2. Per la prima iscrizione all'elenco, gli interessati devono, presentare all'ente competente per territorio specifica richiesta dichiarando: a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A., da cui risulti che la ditta svolge l'attivita' di «taglia boschi» o equipollente; b) l'attivita' di impresa svolta in precedenza; c) i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Art. 103; d) di non aver subito precedenti revoche dell'idoneita' all'utilizzazione dei boschi conto terzi. 3. Agli iscritti all'elenco e' rilasciato dall'ente competente per territorio, entro novanta giorni dalla richiesta di iscrizione, un tesserino valido per cinque anni. Il tesserino, redatto secondo le indicazioni fornite agli enti competenti per territorio dal servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, contiene: a) cognome e nome (o ragione sociale); b) l'indirizzo della sede; c) la data del rilascio; d) la data di scadenza; e) il numero della tessere (per le nuove iscrizioni o in sede di rinnovo per le ditte gia' iscritte all'albo regionale ex legge regionale n. 32/1981, ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata, per le comunita' montane, dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN); f) un apposito spazio per il rinnovo; g) un apposito spazio per le sospensioni; h) la firma del rappresentante legale dell'ente. 4. Per il rinnovo del tesserino deve essere presentata domanda, all'ente competente per territorio, completa delle dichiarazioni indicate al comma 2 e della dichiarazione di avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative ricevute e per le quali non sia stato opposto ricorso entro i termini, che provvede previa relazione degli organi di vigilanza. La procedura di rinnovo si conclude entro novanta giorni dalla domanda di rinnovo, comprensivi dei trenta giorni a disposizione degli organi di vigilanza per l'emissione del parere di competenza. 5. L'ente competente per territorio in sede di rinnovo del tesserino, o precedentemente in caso di infrazioni particolarmente gravi previa segnalazione da parte degli organi di vigilanza, dispone la sospensione del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno in base al numero di infrazioni commesse e alla gravita' delle stesse. Costituiscono in particolare motivo di sospensione del tesserino: a) il mancato rispetto dei divieti di cui all'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 28/2001; b) la realizzazione di strade rurali e forestali senza la prescritta autorizzazione; c) la trasformazione dei boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici; d) essere stato condannato in via definitiva per violazione alle norme in materia di tutela ambientale e del paesaggio; e) il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall'Art. 9, comma 2, della legge regionale n. 28/2001; f) l'esecuzione di operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega da personale privo del patentino di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 28/2001. 6. L'ente competente per territorio dispone la revoca del tesserino nel caso in cui si renda necessario procedere per la terza volta alla sospensione per un anno del tesserino. 7. Coloro ai quali e' stata disposta la revoca del tesserino ai sensi del presente regolamento non possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 28/2001.