Art. 104. Elenco degli operatori forestali 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti competenti per territorio istituiscono l'elenco degli operatori forestali ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 28/2001. 2. Il patentino non e' richiesto nelle fattispecie indicate all'Art. 10, comma 5, della legge regionale n. 28/2001. 3. L'elenco di cui al comma 1 contiene: a) il nominativo dell'operatore; b) la residenza; c) partita IVA e/o codice fiscale; d) il numero del patentino di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 28/2001 (ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata, per le comunita' montane, dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN); e) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione; f) la fototessera. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro i quali sono titolari di ditta boschiva iscritta all'elenco di cui all'Art. 101 o possono attestare di avere effettuato nel triennio precedente la presentazione della domanda almeno centoventi giornate lavorative in bosco come addetto all'uso della motosega per le operazioni di abbattimento, possono ottenere l'iscrizione all'elenco previa presentazione di domanda corredata dell'attestazione di cui sopra sottoscritta dal datore di lavoro. 5. Coloro i quali non siano in possesso dei requisiti indicati al comma 4, per l'iscrizione all'elenco devono sostenere una prova pratica presso l'ente competente per territorio alla quale hanno presentato domanda. 6. La prova pratica e' finalizzata a verificare che il richiedente ha sufficienti conoscenze sui seguenti aspetti: a) tecniche di utilizzo in sicurezza della motosega; b) tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco; c) tecniche di abbattimento e potatura; d) dispositivi di protezione individuale per i lavori in bosco con particolare riferimento all'utilizzo della motosega. 7. L'ente competente per territorio, sulla base del numero delle infrazioni commesse e della gravita' delle stesse, dispone, su segnalazione degli organi di vigilanza, la sospensione riferita alla stagione di taglio del patentino di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 28/2001 per un periodo da un mese a sei mesi, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravita' per i seguenti motivi: a) utilizzo della motosega senza i necessari dispositivi di protezione individuale; b) aver cagionato danni a terzi a causa del mancato rispetto delle tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco; c) esecuzione di utilizzazioni che hanno comportato la conversione delle fustaie in boschi cedui o la trasforinazione di boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici. 8. L'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza delle infrazioni contestate al titolare del patentino, provvede a trasmettere le risultanze del procedimento sanzionatorio all'ente che ha rilasciato il patentino per la trascrizione delle stesse nell'elenco di cui al comma 1. 9. In caso di revoca del patentino, gli interessati possono procedere alla richiesta di rilascio di un nuovo patentino non prima che sia trascorso un anno dall'avvenuta revoca e dopo avere sostenuto la relativa prova pratica di cui al comma 5.