Art. 104.
                  Elenco degli operatori forestali
    1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
regolamento  gli enti competenti per territorio istituiscono l'elenco
degli operatori forestali ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale
n. 28/2001.
    2.  Il  patentino  non  e'  richiesto  nelle fattispecie indicate
all'Art. 10, comma 5, della legge regionale n. 28/2001.
    3. L'elenco di cui al comma 1 contiene:
      a) il nominativo dell'operatore;
      b) la residenza;
      c) partita IVA e/o codice fiscale;
      d) il  numero  del  patentino  di  cui  all'Art. 10 della legge
regionale n. 28/2001 (ogni ente competente per territorio attribuisce
una  propria  numerazione  progressiva accompagnata, per le comunita'
montane,  dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea
e  per  i  comuni  di  Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle
sigle PG, TR e FN);
      e) le  date  di  inizio  e  termine  degli eventuali periodi di
sospensione;
      f) la fototessera.
    4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento,
coloro i quali sono titolari di ditta boschiva iscritta all'elenco di
cui all'Art. 101 o possono attestare di avere effettuato nel triennio
precedente  la presentazione della domanda almeno centoventi giornate
lavorative  in  bosco  come  addetto  all'uso  della  motosega per le
operazioni  di abbattimento, possono ottenere l'iscrizione all'elenco
previa  presentazione  di  domanda corredata dell'attestazione di cui
sopra sottoscritta dal datore di lavoro.
    5. Coloro i quali non siano in possesso dei requisiti indicati al
comma  4,  per  l'iscrizione  all'elenco  devono  sostenere una prova
pratica  presso  l'ente  competente  per  territorio alla quale hanno
presentato domanda.
    6.   La   prova  pratica  e'  finalizzata  a  verificare  che  il
richiedente ha sufficienti conoscenze sui seguenti aspetti:
      a) tecniche di utilizzo in sicurezza della motosega;
      b) tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;
      c) tecniche di abbattimento e potatura;
      d) dispositivi  di protezione individuale per i lavori in bosco
con particolare riferimento all'utilizzo della motosega.
    7.  L'ente competente per territorio, sulla base del numero delle
infrazioni  commesse  e  della  gravita'  delle  stesse,  dispone, su
segnalazione  degli organi di vigilanza, la sospensione riferita alla
stagione  di  taglio  del  patentino  di  cui all'Art. 10 della legge
regionale  n.  28/2001  per  un  periodo  da un mese a sei mesi, o la
revoca  nei casi di recidiva o di particolare gravita' per i seguenti
motivi:
      a) utilizzo  della  motosega  senza  i necessari dispositivi di
protezione individuale;
      b) aver  cagionato  danni  a terzi a causa del mancato rispetto
delle tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;
      c) esecuzione   di   utilizzazioni   che  hanno  comportato  la
conversione  delle  fustaie  in  boschi cedui o la trasforinazione di
boschi  cedui  matricinati,  intensamente  matricinati  o composti in
boschi cedui semplici.
    8. L'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi
di  vigilanza  delle infrazioni contestate al titolare del patentino,
provvede  a  trasmettere le risultanze del procedimento sanzionatorio
all'ente  che  ha  rilasciato  il patentino per la trascrizione delle
stesse nell'elenco di cui al comma 1.
    9.  In  caso  di  revoca  del  patentino, gli interessati possono
procedere  alla richiesta di rilascio di un nuovo patentino non prima
che sia trascorso un anno dall'avvenuta revoca e dopo avere sostenuto
la relativa prova pratica di cui al comma 5.