Art. 106. Norme per la potatura ordinaria e straordinaria 1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 5, della legge regionale n. 28/2001, e' considerata potatura ordinaria degli alberi non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno: a) la rimozione di rami secchi o seccaginosi; b) la potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall'Art. 12 del presente regolamento; c) la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e secondari presenti. 2. Sono considerate potature straordinarie: a) la capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra; b) lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cima; c) altri interventi di riduzione della chioma. 3. La potature ordinarie sono consentite, rispettando i periodi di intervento definiti nell'Art. 12, commi 1 e 2, e le tecniche di taglio definite nell'Art. 12, comma 3, del presente regolamento purche' non interessino rami di diametro superiore a quindici centimetri. 4. La capitozzatura e lo sgamollo sono consentiti, rispettando i periodi di intervento definiti, nell'Art. 12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell'Art. 12, comma 3, del presente regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti specie o varieta': salici, gelsi, pioppi, olmo campestre, acero campestre, orniello e frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci mantenuti a siepe. 5. Gli alberi censiti ai sensi dell'Art. 12, comma 4, della legge regionale n. 28/2001 appartenenti alle specie di cui al precedente comma 4 possano essere capitazzati o sgamollati previa autorizzazione rilasciata secondo quanto indicato nell'Art. 13 della legge regionale n. 28/2001. 6. Altri interventi di riduzione della chioma possono essere autorizzati secondo quanto indicato nell'Art. 13 della legge regionale n. 28/2001. 7. L'autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta ed e' subordinata alla valutazione che gli interventi proposti non compromettono la stabilita' e le condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.