Art. 106.
           Norme per la potatura ordinaria e straordinaria
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  13,  comma  5, della legge regionale n.
28/2001, e' considerata potatura ordinaria degli alberi non ricadenti
nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:
      a) la rimozione di rami secchi o seccaginosi;
      b) la  potatura  dei  rami  eseguita  secondo le norme previste
dall'Art. 12 del presente regolamento;
      c) la  potatura  della  chioma verde che preveda il rilascio di
almeno  il  cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e
secondari presenti.
    2. Sono considerate potature straordinarie:
      a) la  capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un
albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra;
      b) lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il
fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cima;
      c) altri interventi di riduzione della chioma.
    3.  La  potature ordinarie sono consentite, rispettando i periodi
di  intervento  definiti  nell'Art. 12, commi 1 e 2, e le tecniche di
taglio  definite  nell'Art.  12,  comma  3,  del presente regolamento
purche'  non  interessino  rami  di  diametro  superiore  a  quindici
centimetri.
    4.  La capitozzatura e lo sgamollo sono consentiti, rispettando i
periodi  di  intervento  definiti,  nell'Art.  12,  commi  1 e 2 e le
tecniche  di  taglio  definite  nell'Art.  12,  comma 3, del presente
regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti
specie  o  varieta':  salici,  gelsi,  pioppi,  olmo campestre, acero
campestre,  orniello e frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci
mantenuti a siepe.
    5. Gli alberi censiti ai sensi dell'Art. 12, comma 4, della legge
regionale  n.  28/2001  appartenenti alle specie di cui al precedente
comma 4 possano essere capitazzati o sgamollati previa autorizzazione
rilasciata secondo quanto indicato nell'Art. 13 della legge regionale
n. 28/2001.
    6.  Altri  interventi  di  riduzione  della chioma possono essere
autorizzati   secondo   quanto  indicato  nell'Art.  13  della  legge
regionale n. 28/2001.
    7.  L'autorizzazione  prevista ai commi 5 e 6 e' rilasciata entro
novanta giorni dalla richiesta ed e' subordinata alla valutazione che
gli   interventi  proposti  non  compromettono  la  stabilita'  e  le
condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.