Art. 107.
                   Razionali operazioni colturali
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  13,  comma  3, della legge regionale n.
28/2001, sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali:
      a) gli  interventi  di  spalcatura,  potatura,  capitozzatura e
sgamollo  se  realizzati  in  conformita'  all'Art.  106 del presente
regolamento;
      b) la ceduazione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se
possiedono   eta'   superiore  ai  dieci  anni  e  se  effettuate  in
conformita' all'Art. 11 del presente regolamento;
      c) il  diradamento  degli  alberi  nel  caso  di contatto delle
chiome  e comunque di intensita' non superiore al cinquanta per cento
del numero di alberi;
      d) il  taglio  di  alberi  singoli,  non  costituenti  gruppi o
filari, nei pascoli e terreni agrari.