Art. 107. Razionali operazioni colturali 1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 3, della legge regionale n. 28/2001, sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali: a) gli interventi di spalcatura, potatura, capitozzatura e sgamollo se realizzati in conformita' all'Art. 106 del presente regolamento; b) la ceduazione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se possiedono eta' superiore ai dieci anni e se effettuate in conformita' all'Art. 11 del presente regolamento; c) il diradamento degli alberi nel caso di contatto delle chiome e comunque di intensita' non superiore al cinquanta per cento del numero di alberi; d) il taglio di alberi singoli, non costituenti gruppi o filari, nei pascoli e terreni agrari.