Art. 108. Norme transitorie 1. La disciplina di cui ai titoli II, VII e all'Art. 73 entra in vigore nella stagione silvana 2003-2004, fatto salvo quanto stabilito all'Art. 27. Nella stagione silvana 2002-2003 per tali fattispecie rimane in vigore il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, nel rispetto dei limiti di estensione delle superfici utilizzate di cui all'Art. 21 del presente regolamento. Nel caso di superfici utilizzate superiori a quelle indicate all'Art. 27 si applica l'Art. 88. 2. I turni minimi di cui all'Art. 26 entrano in vigore nella stagione silvana 2005-2006. Nelle stagioni silvane precedenti restano in vigore i turni minimi di cui all'Art. 52 del regolamento regionale n. 1/1981. 3. L'obbligo del tesserino per l'utilizzazione conto terzi dei boschi e del patentino per gli operatori forestali entrano in vigore: a) il 1° settembre 2003, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata superiore a un ettaro; b) il 1° settembre 2005, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata fino a un ettaro; 4. Le autorizzazioni gia' acquisite nell'ambito del regolamento regionale n. 1/1981 restano valide anche se relative a superfici di utilizzazione superiori ai limiti stabiliti all'Art. 27 e se non contengono i termini per la conclusione dei lavori gli interventi previsti devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi di cui al titolo II presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dall'ente competente per territorio nel rispetto delle norme stabilite dallo stesso regolamento. L'ente competente per territorio richiede, qualora necessario, la documentazione integrativa per il completamento del procedimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi diversi da quelli indicati al titolo II presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite con riferimento alle norme di cui al regolamento regionale n. 1/1981. 7. I piani di gestione forestale autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi per l'intero periodo in essi indicato. In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dai piani stessi si applicano le sanzioni indicate all'Art. 7, comma 8. 8. Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 l'autorizzazione all'abbattimento e' sostituita dal nullaosta. Il parere di cui all'Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 28/2001 e' rilasciato entro trenta giorni lavorativi. Nel caso di abbattimento di alberi senza l'autorizzazione l'ente competente per territorio prescrive il reimpianto ai sensi dell'Art. 48, comma 4, della legge regionale n. 28/2001, stabilendo modalita', tempi e quantita' ai sensi dell'Art. 13, comma 4, della legge regionale n. 28/2001. 9. Il materiale forestale di moltiplicazione gia' in possesso dei vivai prima dell'entrata in vigore del presente regolamento puo' essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base delle norme vigenti precedentemente all'emanazione della legge regionale n. 28/2001. 10. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' vivaistica-forestale rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 restano valide sino alle determinazione che verranno assunte dalla giunta regionale su proposta della commissione, tecnico-consultiva. 11. Il disposto dell'Art. 6, comma 2 della legge regionale n. 28/2001 ed il riferimento al tecnico abilitato all'esercizio della professione riportato nel regolamento e' applicato in armonia con quanto stabilito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 12. Fermi restando i termini massimi di tempo stabiliti dal regolamento per il rilascio delle autorizzazioni; comprensivi anche dell'acquisizione di eventuali pareri, gli enti competenti per territorio possono, anche in deroga alle norme del presente regolamento disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro conferite.