Art. 108.
                          Norme transitorie
    1.  La disciplina di cui ai titoli II, VII e all'Art. 73 entra in
vigore nella stagione silvana 2003-2004, fatto salvo quanto stabilito
all'Art.  27.  Nella  stagione silvana 2002-2003 per tali fattispecie
rimane  in  vigore  il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, nel
rispetto  dei  limiti di estensione delle superfici utilizzate di cui
all'Art.   21   del  presente  regolamento.  Nel  caso  di  superfici
utilizzate  superiori a quelle indicate all'Art. 27 si applica l'Art.
88.
    2.  I  turni  minimi  di  cui all'Art. 26 entrano in vigore nella
stagione silvana 2005-2006. Nelle stagioni silvane precedenti restano
in vigore i turni minimi di cui all'Art. 52 del regolamento regionale
n. 1/1981.
    3.  L'obbligo  del  tesserino per l'utilizzazione conto terzi dei
boschi e del patentino per gli operatori forestali entrano in vigore:
      a) il  1° settembre  2003,  per  i  tagli  di utilizzazione dei
boschi cedui di superficie accorpata superiore a un ettaro;
      b) il  1° settembre  2005,  per  i  tagli  di utilizzazione dei
boschi cedui di superficie accorpata fino a un ettaro;
    4.  Le  autorizzazioni gia' acquisite nell'ambito del regolamento
regionale  n.  1/1981 restano valide anche se relative a superfici di
utilizzazione  superiori  ai  limiti  stabiliti  all'Art. 27 e se non
contengono  i  termini  per  la conclusione dei lavori gli interventi
previsti  devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
    5.  Le  richieste di autorizzazione relative ad interventi di cui
al  titolo  II  presentate  prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento  sono  istruite  dall'ente  competente per territorio nel
rispetto  delle  norme  stabilite  dallo  stesso  regolamento. L'ente
competente   per   territorio   richiede,   qualora   necessario,  la
documentazione  integrativa  per  il  completamento  del procedimento
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    6.  Le richieste di autorizzazione relative ad interventi diversi
da  quelli  indicati  al  titolo  II presentate prima dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento sono istruite con riferimento alle
norme di cui al regolamento regionale n. 1/1981.
    7.  I  piani di gestione forestale autorizzati prima dell'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento  restano  validi  per l'intero
periodo   in  essi  indicato.  In  caso  di  mancato  rispetto  degli
adempimenti  previsti  dai  piani  stessi  si  applicano  le sanzioni
indicate all'Art. 7, comma 8.
    8. Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi dell'Art. 12, comma
2, della legge regionale n. 28/2001 l'autorizzazione all'abbattimento
e'  sostituita  dal  nullaosta. Il parere di cui all'Art. 3, comma 4,
della  legge  regionale  n. 28/2001 e' rilasciato entro trenta giorni
lavorativi. Nel caso di abbattimento di alberi senza l'autorizzazione
l'ente  competente  per  territorio  prescrive il reimpianto ai sensi
dell'Art.  48,  comma 4, della legge regionale n. 28/2001, stabilendo
modalita',  tempi  e  quantita' ai sensi dell'Art. 13, comma 4, della
legge regionale n. 28/2001.
    9. Il materiale forestale di moltiplicazione gia' in possesso dei
vivai  prima  dell'entrata  in  vigore  del presente regolamento puo'
essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base delle norme vigenti
precedentemente all'emanazione della legge regionale n. 28/2001.
    10.     Le     autorizzazioni     all'esercizio    dell'attivita'
vivaistica-forestale  rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973,
n.  269  restano valide sino alle determinazione che verranno assunte
dalla    giunta    regionale    su    proposta   della   commissione,
tecnico-consultiva.
    11.  Il  disposto  dell'Art.  6, comma 2 della legge regionale n.
28/2001  ed  il  riferimento al tecnico abilitato all'esercizio della
professione  riportato  nel  regolamento  e' applicato in armonia con
quanto  stabilito  dalla  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni.
    12.  Fermi  restando  i  termini  massimi  di tempo stabiliti dal
regolamento  per  il rilascio delle autorizzazioni; comprensivi anche
dell'acquisizione  di  eventuali  pareri,  gli  enti  competenti  per
territorio   possono,   anche  in  deroga  alle  norme  del  presente
regolamento  disciplinare  l'organizzazione  e  lo  svolgimento delle
funzioni loro conferite.