Art. 109. Applicazione dell'Art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 1. Per gli interventi relativi alle materie indicate all'Art. 8 della legge regionale n. 28/2001 che ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali la competenza e' del sindaco ai sensi dell'Art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.