Art. 109.
Applicazione dell'Art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29
    1.  Per  gli interventi relativi alle materie indicate all'Art. 8
della  legge  regionale n. 28/2001 che ricadono nelle zone di tipo A,
B,  C,  D  ed  F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e nelle
zone dove sono previsti insediamenti commerciali la competenza e' del
sindaco ai sensi dell'Art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n.
29.