Art. 11.
                           Servizi minimi
    1.  La  Regione  definisce  i  servizi  minimi  tenendo conto dei
seguenti fattori:
      1) necessaria integrazione tra le reti di trasporto;
      2) pendolarismo scolastico e lavorativo;
      3)  fruibilita'  dei  servizi  amministrativi, socio-sanitari e
culturali;
      4) esigenze  di  trasporto  per  persone  con ridotta capacita'
motoria;
      5) necessaria riduzione della congestione e dell'inquinamento.
    2.  I  servizi  minimi,  i  cui  costi sono a carico del bilancio
regionale,  sono  definiti per ciascun bacino di traffico in coerenza
con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti e dai programmi
triennali  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 1, nonche' ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997.
    3.   L'intesa  di  cui  al  comma  2  dell'art.  16  del  decreto
legislativo  n. 422/1997 e' raggiunta, per ciascun bacino di traffico
dei  trasporti  su gomma, mediante stipulazione, tra la Regione e gli
enti  locali  interessati,  a norma dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990,  n.  142, di un accordo di programma di validita' triennale che
definisce quantita' e standard di qualita' dei servizi.
    4. Gli accordi di programma vengono stipulati entro il 31 ottobre
dell'anno  che  precede  il  periodo di riferimento. In difetto, alla
definizione  degli  standard  provvede la giunta regionale sulla base
delle disponibilita' di bilancio.
    5.  Alle  autolinee  statali  che  assicurano  comunque relazioni
regionali possono essere erogati contributi chilometrici di esercizio
limitatamente  alle  percorrenze  svolte  nell'ambito  della  Regione
Molise.