Art. 11.
 Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe
    1. La  licenza  di  pesca  rilasciata  dalla  Regione Calabria ha
validita' su tutto il territorio nazionale.
    2. I  modelli  di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione
Calabria.
    3. Nella   Regione  Calabria  le  licenze  di  pesca  valide  per
l'abilitazione  all'attivita'  alieutica  nelle acque interne sono le
seguenti:
      a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata
ai  cittadini  iscritti  negli  elenchi  di cui alla legge n. 250 del
13 marzo  1958,  con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti
dai regolamenti vigenti;
      b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con
l'uso  della canna con o senza mulinello, armata con uno o piu' anni,
nonche'  con  gli  attrezzi  e  secondo i tempi e i modi previsti dai
regolamenti vigenti;
      c) Tipo  "C": per l'esercizio della pesca non professionale con
l'uso  della  canna  senza  mulinello,  armata  con  uno o piu' anni,
secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;
      d) Tipo  "D":  riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla
data  di  rilascio,  per l'esercizio della pesca secondo le modalita'
espresse per la licenza di tipo "B".
    4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle
concessioni  regionali  relative  a  tutti i tipi di licenza di pesca
della  Regione Calabria sono quelle riportate all'Art. 14, commi 18 e
19,  della  tariffa  approvata con decreto legge n. 230 del 22 giugno
1991, modificata con decreto legge n. 31 del 23 gennaio 1992.
    5. Le  soprattasse  individuate  dal  decreto  legge  n.  31  del
23 gennaio 1992 saranno ripartite tra le amministrazioni provinciali,
le  associazioni sportive dei pescatori iscritte all'albo regionale e
le  associazioni  regionali  cooperative  di categoria giuridicamente
riconosciute,  secondo  criteri  da  stabilirsi con provvedimento del
consiglio  regionale,  da  emettersi  entro  sei mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  (decreto  legislativo  n.  230/1991 -
allegato 1 n. d'ordine 18).
    6. Il  versamento  del  tributo  annuale  sara'  effettuabile  in
qualsiasi  periodo  dell'anno  mediante versamento su modulo di conto
corrente postale.
    7. Alle  province  e'  delegata  la  funzione  amministrativa del
rilascio  delle  licenze di pesca, secondo criteri e modalita' che le
stesse stabiliranno. Alle province non e' consentita l'imposizione di
ulteriori  tributi. Alle amministrazioni provinciali spetta la tenuta
e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.
    8. Le  province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative
al  rilascio  del  libretto  delle  licenze di tipo "B", "C", "D", ai
comuni,  alle comunita' montane, ad altri enti locali e funzionali ed
alle  associazioni  piscatorie  iscritte  all'albo di cui all'Art. 7;
questi  trasmettono  alle  province,  periodicamente  e comunque, non
oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati,
affinche' le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.
    9. Per  tutti  i  tipi  di  licenze,  in  caso  di  smarrimento o
distruzione  della  licenza  non  puo'  rilasciarsi  un duplicato del
documento,  bensi'  una nuova licenza con il pagamento della relativa
tassa   e   sopratassa,   (decreto   legislativo  n.  230/1991  -  n.
d'ordine 18).