Art. 11. Classificazione della rete viaria 1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui all'Art. 11, comma 1, della legge n. 447/1995 e dal comma 2 del presente articolo, in riferimento alla densita' di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione e comunque le strade con traffico intenso superiore ai 500 veicoli l'ora. Appartengono alla classe terza le strade di quartiere prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano, con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora. Appartengono alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali, con traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora. I flussi di traffico sono riferiti all'intervallo orario 6.00-22.00. 2. Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma 1, non corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti, la strada e' classificata nel modo seguente: a) strada con valore limite di zona ad essa corrispondente piu' basso rispetto a quello della zona attraversata, la strada viene classificata nella stessa classe della zona circostante; b) strada posta tra due zone a classificazione acustica differente, la strada viene inserita nella classe con il valore limite di zona piu' elevato; c) strada con valore limite di zona piu' elevato rispetto a quello della zona attraversata, le amministrazioni pubbliche devono adottare entro dodici mesi provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe della zona attraversata. 3. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria e' delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti le strade stesse. In condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuita' di edificischermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di trenta metri a partire dal ciglio della strada stessa.