Art. 11. Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato 1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. l allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2001, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 7. 2. La quota di avanzo di amministrazione di cui al comma l, e' destinata al riequilibrio del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.