Art. 11.
       Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato
    1.  I  fondi  relativi  a  trasferimenti dello Stato, di cui alla
tabella  n.  l  allegata  alla  presente  legge,  non  impegnati alla
scadenza  dell'esercizio  finanziario 2001, costituiscono economie di
spesa  e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di
cui all'art. 7.
    2.  La  quota  di avanzo di amministrazione di cui al comma l, e'
destinata  al  riequilibrio del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario  2002,  ai  sensi  dell'art.  42,  comma  3,  della legge
regionale  27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di
contabilita'  generale  della  Regione  autonoma Valle d'Aosta), come
sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.