Art. 11. Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualita' per l'autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture e' rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10. 2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, sono effettuati dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unita' locale socio sanitaria (U.L.S.S.) competente per territorio o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32. La verifica deve essere effettuata con periodicita' almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'. 3. Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti di cui all'art. 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle strutture regionali competenti, dal comune, dall'unita' locale socio-sanitaria competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarita' rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorita' competente procede alla revoca dell'autorizzazione 4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina le modalita' per l'effettuazione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.