Art. 11.
                      Modalita' di abbattimento
    1.  Per  abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base
ed il loro atterramento.
    2.  L'abbattimento  delle piante deve essere eseguito in modo che
la  corteccia  non  resti  slabbrata;  la  superficie del taglio deve
presentarsi   liscia   e  nei  boschi  cedui  presentarsi  anche  con
inclinazione unica o convessa.
    3.  In  presenza di polloni inseriti fuori terra il taglio dovra'
essere  eseguito,  con esclusione del faggio, rasoterra unificando la
sezione di taglio.
    4.  Quando  le  piante  da  abbattersi possono con la loro caduta
produrre  grave  danno  alle  piante  in  piedi  da  rilasciare  e al
novellame  sottostante  il prescritto l'uso di idonee tecniche, quali
l'eventuale  sramatura  preliminare  della  pianta da abbattere, e di
specifiche attrezzature per indirizzare la caduta.
    5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti
viene  applicata  la  sanzione  amministrativa  di  cui  all'Art. 48,
comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.