Art. 11. Modalita' di abbattimento 1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento. 2. L'abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi anche con inclinazione unica o convessa. 3. In presenza di polloni inseriti fuori terra il taglio dovra' essere eseguito, con esclusione del faggio, rasoterra unificando la sezione di taglio. 4. Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle piante in piedi da rilasciare e al novellame sottostante il prescritto l'uso di idonee tecniche, quali l'eventuale sramatura preliminare della pianta da abbattere, e di specifiche attrezzature per indirizzare la caduta. 5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.