Art. 11. Impianti della Protezione civile della Regione e del servizio sanitario regionale 1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza, da attuarsi ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dell'Art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modifiche dalla legge n. 267/1998, e dell'Art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali), convertito con modifiche dalla legge n. 365/2000, nonche' quelli del Servizio sanitario regionale sono realizzati nel rispetto delle localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche e in deroga alla normativa regionale che prevede l'acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, pareri o assensi comunque denominati, previa comunicazione l comune, all'ARPA e all'ASS competenti per territorio. 2. Qualora sia necessario per comprovate esigenze operative di servizio individuare localizzazioni diverse da quelle previste dal Piano, queste sono definite di concerto tra il sindaco del comune interessato e rispettivamente la Protezione civile della Regione e il servizio sanitario regionale; il concerto costituisce variante al Piano.