Art. 11.
                         Comitato esecutivo
    Il  comitato  esecutivo  e'  composto  dal  presidente,  dal vice
presidente del CRAM e dai seguenti membri eletti dal CRAM:
      sei  in rappresentanza dei soggetti indicati al punto c) - (uno
per  l'area  europea, uno per l'area nord America, due per l'area sud
America,  uno per l'area australiana, uno per l'area africana) di cui
al precedente Art. 4;
      due  in  rappresentanza  delle associazioni di cui al punto d),
del precedente Art. 4;
      uno in rappresentanza degli istituti di patronato.
    La durata in carica del comitato coincide con quella del CRAM.
    Le  sedute  del  comitato sono convocate, con allegato ordine del
giorno, dal presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso,
riducibili  a  cinque in caso di urgenza e regolarmente prima di ogni
riunione del CRAM.
    Le sedute sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno
dei componenti.
    Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.
    Il  CRAM  provvede  alla sostituzione del componente del Comitato
che si assenta per due volte consecutive senza giustificato motivo.
    Il  Comitato  puo'  articolarsi  in  commissioni  di lavoro a cui
possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.