Art. 11.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Ai  fini  dell'attuazione di quanto previsto dall'Art. 8, nel
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 e' istituito «per
memoria»   apposito  capitolo  denominato  «Fondo  regionale  per  il
monitoraggio  del  territorio»,  in  cui  confluiscono  le  somme  di
spettanza della Regione ai sensi dell'Art. 7, comma 3.