Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'Art. 8, nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 e' istituito «per memoria» apposito capitolo denominato «Fondo regionale per il monitoraggio del territorio», in cui confluiscono le somme di spettanza della Regione ai sensi dell'Art. 7, comma 3.