Art. 11. Inventari delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive 1. Tutte le strutture che esercitano pratiche concernenti l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico devono detenere, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un inventario aggiornato delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive. 2. Al fine di assicurare una stretta sorveglianza in ordine alla radioprotezione, e' istituito, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un inventario regionale delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive per la raccolta e l'elaborazione dei dati informativi relativi agli inventari di cui al comma 1. 3. La costituzione, l'organizzazione e le modalita' di gestione dell'inventario regionale di cui al comma 2 sono disciplinate con regolamento regionale.