Art. 11.
Inventari   delle   apparecchiature   radiogene   e   delle  sostanze
                             radioattive
    1.   Tutte  le  strutture  che  esercitano  pratiche  concernenti
l'impiego  di radiazioni ionizzanti a scopo medico devono detenere, a
decorrere  da  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  un  inventario  aggiornato  delle apparecchiature radiogene e
delle sostanze radioattive.
    2.  Al fine di assicurare una stretta sorveglianza in ordine alla
radioprotezione,  e'  istituito, entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  un  inventario  regionale  delle
apparecchiature   radiogene  e  delle  sostanze  radioattive  per  la
raccolta   e   l'elaborazione  dei  dati  informativi  relativi  agli
inventari di cui al comma 1.
    3.  La  costituzione, l'organizzazione e le modalita' di gestione
dell'inventario  regionale  di  cui  al comma 2 sono disciplinate con
regolamento regionale.