Art. 11. Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca 1. La Provincia puo' istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardino settori di ricerca rilevanti per la scienza e l'economia in provincia di Bolzano. 2. La Provincia puo' partecipare all'istituzione e al sostegno di fondazioni orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di base e applicata ovvero al sostegno dell'innovazione.