Art. 11.
        Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca
    1.  La  Provincia  puo'  istituire e finanziare nuovi istituti di
ricerca  e  servizi di supporto scientifico che riguardino settori di
ricerca  rilevanti  per  la  scienza  e  l'economia  in  provincia di
Bolzano.
    2. La Provincia puo' partecipare all'istituzione e al sostegno di
fondazioni orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di
base e applicata ovvero al sostegno dell'innovazione.