Art. 11.
Esercizio  abusivo  di  professioni  turistiche  di  accompagnamento.
                              Sanzioni

    1.   L'esercizio   delle  professioni  turistiche,  di  cui  agli
articoli 2  e  3,  in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro
professionale  di  cui  agli'  articoli precedenti  e'  da  ritenersi
abusivo e quindi vietato.
    2.   L'esercizio   abusivo  e'  punito  con  sanzioni  pecuniarie
dell'importo da euro 520 a euro 3.200.
    3.   Le  sanzioni  amministrative  sono  irrogate  dai  comuni  e
comunicate  alle  segreterie  dei  registri. L'entita' delle sanzioni
amministrative  deve essere rapportata alla gravita' delle violazioni
e alla reiterazione delle stesse.
    4.  I  proventi  delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati
dal comune.