Art. 11. Divieto di cumulo con altri interventi analoghi 1. Non e' ammessa la concessione del prestito qualora il richiedente o altri componenti del nucleo familiare siano beneficiari di altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi fini per i quali e' richiesto il prestito. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 3