Art. 11.
             Recupero e rideterminazione del contributo
    1.  Qualora non siano rispettati i termini per l'inizio e la fine
dei  lavori,  di  cui  all'Art. 10, comma 1, lettera b), la struttura
regionale  competente  in materia di trasporti revoca il contributo e
procede  al  recupero  dello  stesso  ai  sensi dell'Art. 2 del regio
decreto  14  aprile  1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   di  legge  relative  alla  riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato).
    2.   Qualora,   a   causa   di  varianti  o  economie,  il  costo
effettivamente  sostenuto  risulti  inferiore  a  quello  ammesso  al
contributo  di  cui all'Art. 10, la struttura regionale competente in
materia  di trasporti ridetermina il contributo e procede al recupero
delle somme eccedenti.