Art. 11. Recupero e rideterminazione del contributo 1. Qualora non siano rispettati i termini per l'inizio e la fine dei lavori, di cui all'Art. 10, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente in materia di trasporti revoca il contributo e procede al recupero dello stesso ai sensi dell'Art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). 2. Qualora, a causa di varianti o economie, il costo effettivamente sostenuto risulti inferiore a quello ammesso al contributo di cui all'Art. 10, la struttura regionale competente in materia di trasporti ridetermina il contributo e procede al recupero delle somme eccedenti.