Art. 11.
                      Disposizioni transitorie

1.  Sino  alla  nomina  del comandante e del vicecomandante del Corpo
forestale  della  Valle  d'Aosta,  ai sensi e con le modalita' di cui
all'art.  4,  comma  1-bis,  della  legge  regionale n. 12/2002, come
introdotto  dall'art.  3,  comma  2, restano prorogati nell'esercizio
delle  loro  funzioni  i dirigenti del Corpo forestale in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge.