Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Sino alla nomina del comandante e del vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/2002, come introdotto dall'art. 3, comma 2, restano prorogati nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti del Corpo forestale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.