Art. 11. E u t a n a s i a 1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli Art. 10 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche di cui all'Art. 1, o in caso di loro comprovata pericolosita'. 2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico. 3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.