Art. 11.
                        Interventi finanziari

   1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse
destinate  a  finanziare  le  politiche  e le azioni per la sicurezza
integrata  in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal
Consiglio regionale.
   2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale
e regionale.
   3.  Con  successive  deliberazioni  la  Giunta regionale approva e
pubblicizza   le  modalita'  ed  i  criteri  di  finanziamento  degli
interventi,  informata la commissione consiliare competente, a cui la
struttura  prevista  all'art.  6  da'  attuazione,  in relazione alle
diverse tipologie di cui al comma 4.
   4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici
di cui al comma 1, puo':
   a) finanziare patti locali per la sicurezza integrata;
   b)  finanziare  progetti  integrati per la sicurezza, in seguito a
procedure   concorsuali,  che  possono  interessare  anche  tutto  il
territorio regionale;
   c)  realizzare  un  intervento  direttamente  o  nell'ambito di un
accordo di partenariato con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1.