Art. 11. Interventi finanziari 1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale. 2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale. 3. Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalita' ed i criteri di finanziamento degli interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura prevista all'art. 6 da' attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4. 4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, puo': a) finanziare patti locali per la sicurezza integrata; b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale; c) realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1.