Art. 11. Saldo finanziario 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato il saldo finanziano positivo presunto di euro 1.591.862.287,00 riportato nello stato di previsione dell'entrata, che e' destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.03) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) allegato alla presente legge, a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, e dei capitoli riportati nella tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2008 allegata alla presente legge.