Art. 11.
                          Saldo finanziario

   1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 25 marzo
2002,  n.  3,  e'  approvato il saldo finanziano positivo presunto di
euro   1.591.862.287,00   riportato   nello   stato   di   previsione
dell'entrata,  che e' destinato alla copertura delle somme reiscritte
nella  competenza  dello stato di previsione della spesa nei capitoli
323600  (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B.
15.02.03) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) allegato alla presente legge, a
seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi
di  partite  derivanti  dalla  legislazione  statale  o comunitaria e
dall'eliminazione  dei  residui  passivi perenti delle spese in conto
capitale  e  delle  spese  correnti,  e  dei capitoli riportati nella
tabella   economie   vincolate   riprogrammate  con  il  bilancio  di
previsione annuale 2008 allegata alla presente legge.