Art. 11. Conferimento volontario di funzioni dei comuni alle Nuove Comunita' montane ed alle Unioni 1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunita' montane ed alle Unioni di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attivita' e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilita' di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i comuni aderenti alla forma associativa. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano qualora il conferimento sia effettuato da tutti i comuni aderenti. 2. In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente dell'Unione o della Nuova Comunita' montana. 3. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla Nuova Comunita' montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova Comunita' montana, sentita la Giunta dell'ente associativo Nuova Comunita' montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo. 4. Ove la Nuova Comunita' montana o l'Unione coincidano con il distretto socio sanitario le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti. 5. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni provvedono ad adeguare alle previsioni del comma 1 i conferimenti di funzioni gia' effettuati in favore delle rispettive Unioni e Comunita' montane di appartenenza.