Art. 11.

Conferimento  volontario  di funzioni dei comuni alle Nuove Comunita'
                       montane ed alle Unioni



   1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunita' montane ed alle
Unioni   di  funzioni  comunali  deve  essere  integrale,  senza  che
residuino  in  capo  ai  Comuni  attivita'  e compiti riferibili alla
stessa  funzione,  salva  la  possibilita'  di  articolare  sportelli
decentrati  territoriali  per un migliore rapporto con l'utenza. Tale
conferimento  deve  essere  effettuato,  di  norma, da tutti i comuni
aderenti  alla  forma  associativa.  I  commi  2,  3 e 4 del presente
articolo si applicano qualora il conferimento sia effettuato da tutti
i comuni aderenti.
   2.  In  presenza  del  conferimento  di funzioni, i compiti che la
legge  attribuisce  ai  sindaci,  ivi  inclusa  la  sottoscrizione di
accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente
dell'Unione o della Nuova Comunita' montana.
   3.  I  compiti  e  le  funzioni che per legge spettano ai Consigli
comunali  sono  esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla
Nuova  Comunita'  montana,  dal  Consiglio  dell'Unione o della Nuova
Comunita'  montana,  sentita  la  Giunta  dell'ente associativo Nuova
Comunita' montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate,
in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.
   4.  Ove  la  Nuova  Comunita' montana o l'Unione coincidano con il
distretto  socio sanitario le funzioni del Comitato di distretto sono
esercitate  dalla  Giunta, la cui composizione viene integrata ove la
legge  lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto,
o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
   5.  Entro il 31 dicembre 2010 i comuni provvedono ad adeguare alle
previsioni  del comma 1 i conferimenti di funzioni gia' effettuati in
favore delle rispettive Unioni e Comunita' montane di appartenenza.