Art. 11.

               Unita' di valutazione multidisciplinare



   I.    L'unita'   di   valutazione   multidisciplinare   (UVM)   e'
un'articolazione operativa della zona-distretto ed e' composta da:
    a) un medico di distretto;
    b) un assistente sociale;
    c) un infermiere professionale.
   2.  La  UVM  e' di volta in volta integrata dal medico di medicina
generale della persona sottoposta a valutazione; la UVM, in relazione
ai  casi  in  esame,  e'  inoltre  integrata  dalle  professionalita'
specialistiche,  sociali  e  sanitarie,  e  dagli operatori coinvolti
nella valutazione che sono ritenuti necessari; la UVM puo' ascoltare,
su richiesta, le persone oggetto della valutazione o i loro familiari
e riceverne memorie scritte.
   La  UVM  e'  costituita  con  atto del responsabile di zona di cui
all'art.   10,   comma   2,  sulla  base  delle  competenze  previste
dall'articolo  64  della  1.r. 40/2005. Il coordinamento della UVM e'
assegnato  dal  responsabile  di  zona  ad  uno  dei membri della UVM
stessa.
   In  ogni  zona-distretto  e'  costituita  una  UVM,  con eventuali
proiezioni nelle singole aree territoriali.
   La UVM svolge le seguenti funzioni:
    a)  effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di
bisogno del richiedente;
    b)  verifica  la  sussistenza  delle  condizioni  di  bisogno per
l'attivazione del fondo;
    c)   definisce  il  PAP  di  cui  all'art.  12,  con  indicazioni
quantitative  e  temporali  relative  alle prestazioni sociosanitarie
appropriate, omiciliari, semiresidenziali e residenziali;
    d)  individua  l'indice di gravita' del bisogno; condivide il PAP
con  la  persona  assistita  o  i suoi familiari fissando in sessanta
giorni  dalla  prestazione  dell'istanza  di  cui all'art. 9 il tempo
massimo per l'erogazione della prestazione;
    e)  effettua  la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel
PAP  e  procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle
condizioni di bisogno.