Art. 11. Unita' di valutazione multidisciplinare I. L'unita' di valutazione multidisciplinare (UVM) e' un'articolazione operativa della zona-distretto ed e' composta da: a) un medico di distretto; b) un assistente sociale; c) un infermiere professionale. 2. La UVM e' di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione; la UVM, in relazione ai casi in esame, e' inoltre integrata dalle professionalita' specialistiche, sociali e sanitarie, e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari; la UVM puo' ascoltare, su richiesta, le persone oggetto della valutazione o i loro familiari e riceverne memorie scritte. La UVM e' costituita con atto del responsabile di zona di cui all'art. 10, comma 2, sulla base delle competenze previste dall'articolo 64 della 1.r. 40/2005. Il coordinamento della UVM e' assegnato dal responsabile di zona ad uno dei membri della UVM stessa. In ogni zona-distretto e' costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali. La UVM svolge le seguenti funzioni: a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente; b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo; c) definisce il PAP di cui all'art. 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, omiciliari, semiresidenziali e residenziali; d) individua l'indice di gravita' del bisogno; condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla prestazione dell'istanza di cui all'art. 9 il tempo massimo per l'erogazione della prestazione; e) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.