Art. 11 Formazione ed approvazione della graduatoria finale del corso-concorso 1. A conclusione dell'espletamento delle prove previste dall'art. 10, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, da attribuire in centesimi, conseguito da ciascun candidato derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati dalla predetta commissione nella valutazione del periodo di tirocinio formativo, nella prova scritta e nella prova orale dell'esame finale, pesati secondo quanto stabilito dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove. 2. Effettuate le operazioni previste dal comma 1 la struttura provinciale competente forma la graduatoria finale del corso-concorso tenuto conto delle precedenze previste dalla normativa vigente e con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze indicate dal bando. In caso di permanenza di parita' di merito, la preferenza e' determinata nell'ordine: a) dalla piu' giovane eta'; b) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. 3. La Giunta provinciale con un unico provvedimento approva la graduatoria finale del corso-concorso e dichiara idonei i candidati in numero non superiore ai posti complessivamente messi a concorso come determinati dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b). 4. La graduatoria finale del corso-concorso e' pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione nonche' all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul bollettino decorre il termine per le eventuali impugnative.