Art. 11 
 
Formazione   ed   approvazione   della   graduatoria    finale    del
                           corso-concorso 
 
    1. A conclusione dell'espletamento delle prove previste dall'art.
10, la commissione  esaminatrice  forma  una  graduatoria  di  merito
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, da attribuire
in centesimi, conseguito da ciascun candidato derivante  dalla  somma
ponderata dei punteggi assegnati  dalla  predetta  commissione  nella
valutazione del periodo di tirocinio formativo, nella prova scritta e
nella prova orale dell'esame finale, pesati secondo quanto  stabilito
dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) e fermo  restando
il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove. 
    2. Effettuate le operazioni previste dal  comma  1  la  struttura
provinciale competente forma la graduatoria finale del corso-concorso
tenuto conto delle precedenze previste dalla normativa vigente e  con
l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze  indicate  dal
bando. In caso di permanenza di parita' di merito, la  preferenza  e'
determinata nell'ordine: 
      a) dalla piu' giovane eta'; 
      b) dal numero di figli a carico,  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno. 
    3. La Giunta provinciale con un unico  provvedimento  approva  la
graduatoria finale del corso-concorso e dichiara idonei  i  candidati
in numero non superiore ai posti complessivamente  messi  a  concorso
come determinati dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b). 
    4.  La  graduatoria  finale  del  corso-concorso  e'   pubblicata
integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione nonche' all'albo
e sul  sito  internet  di  riferimento  della  struttura  provinciale
competente. Dalla data della pubblicazione sul bollettino decorre  il
termine per le eventuali impugnative.