Art. 11 
 
                          Targa energetica 
 
    1. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso  pubblico,  la  classe
energetica dell'edificio e  gli  estremi  della  certificazione  sono
riportati su un'apposita targa. 
    2. La targa deve essere esposta nel luogo piu' visibile aperto al
pubblico  ed  e'  aggiornata   in   relazione   alla   certificazione
energetica. 
    3.  La  targa  energetica   e'   rilasciata   dall'organismo   di
abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia
per l'energia. 
    4. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  la  targa  puo'
essere  richiesta  volontariamente  da  chi  detiene  il  diritto  di
proprieta', di godimento o  di  rappresentanza  dell'immobile  ed  e'
riferita all'intero edificio. I relativi  oneri  sono  a  carico  del
richiedente