Art. 11 Targa energetica 1. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa. 2. La targa deve essere esposta nel luogo piu' visibile aperto al pubblico ed e' aggiornata in relazione alla certificazione energetica. 3. La targa energetica e' rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per l'energia. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa puo' essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprieta', di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed e' riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente