Art. 11 Norme finali e transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'insediamento della giunta regionale a seguito del rinnovo del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, il comitato e' composto dalla sezione per le funzioni dell'Autorita' di bacino del comitato tecnico per il territorio, gia' operante ai sensi della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modifiche ed integrazioni, integrata dai componenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), designati dalla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione del comitato come sopra individuato, continua ad operare la sezione per le funzioni dell'Autorita' di bacino con le modalita' e nei termini stabiliti dalla legge regionale n. 11/1999 e dalla legge regionale n. 18/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni. 2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi degli articoli 96 e 97 della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Fino a diverse disposizioni, restano in vigore gli atti, i criteri, gli indirizzi e le modalita' operative gia' approvati ai sensi della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Nella gestione ed attuazione dei piani di bacino regionali vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge: a) la provincia esprime i pareri previsti in attuazione dei Piani stessi, nonche' assume gli altri provvedimenti di gestione dei piani, che non abbiano carattere di pianificazione; b) il comitato esprime i pareri di compatibilita', rispetto ai piani ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorita' di bacino, in merito agli interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, la cui realizzazione comporta modifiche ai piani vigenti. La giunta regionale puo' specificare, con successivo atto, le tipologie di intervento oggetto di tali pareri; c) si applica la disposizione di cui all'art. 10, comma 5, alle modifiche od integrazioni, gia' individuate dai piani di bacino e dai criteri vigenti quali modifiche di cui all'art. 97, comma 15, della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.