Art. 11 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
    1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino 
    all'insediamento della giunta regionale a seguito del rinnovo del
consiglio  regionale  -  Assemblea  legislativa  della  Liguria,   il
comitato e' composto dalla sezione per le funzioni dell'Autorita'  di
bacino del comitato tecnico per il territorio, gia' operante ai sensi
della legge regionale 6 aprile 1999, n.  11  (Riordino  degli  organi
tecnici collegiali operanti in materia di  territorio)  e  successive
modifiche ed integrazioni, integrata dai componenti di  cui  all'art.
4, comma 2, lettera c),  designati  dalla  giunta  provinciale  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle more della costituzione del comitato  come  sopra  individuato,
continua ad operare la sezione  per  le  funzioni  dell'Autorita'  di
bacino con le modalita' e nei termini stabiliti dalla legge regionale
n. 11/1999 e dalla legge  regionale  n.  18/1999  e  loro  successive
modifiche ed integrazioni. 
    2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge sono definiti ai sensi degli articoli 96  e  97  della
legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Fino a diverse disposizioni, restano in  vigore  gli  atti,  i
criteri, gli indirizzi e le modalita'  operative  gia'  approvati  ai
sensi della legge regionale n.  18/1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    4. Nella gestione ed attuazione dei  piani  di  bacino  regionali
vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge: 
      a) la provincia esprime i pareri  previsti  in  attuazione  dei
Piani stessi, nonche' assume gli altri provvedimenti di gestione  dei
piani, che non abbiano carattere di pianificazione; 
      b) il comitato esprime i pareri di compatibilita', rispetto  ai
piani ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorita' di bacino, in  merito
agli interventi di sistemazione idraulica e  geomorfologica,  la  cui
realizzazione  comporta  modifiche  ai  piani  vigenti.   La   giunta
regionale puo' specificare, con  successivo  atto,  le  tipologie  di
intervento oggetto di tali pareri; 
      c) si applica la disposizione di cui all'art. 10, comma 5, alle
modifiche od integrazioni, gia' individuate dai piani di bacino e dai
criteri vigenti quali modifiche di cui all'art. 97, comma  15,  della
legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.