Art. 11 
 
                    Responsabilita' dei dirigenti 
 
    1. I dirigenti rispondono  dell'osservanza  ed  attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente legge ai  sensi  e  nei  limiti  di
quanto previsto dagli articoli 22 e 24 della legge regionale  del  18
febbraio 2002, n.  6  (Disciplina  del  sistema  organizzativo  della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza  ed  al
personale regionale) e successive modifiche. Il mancato rispetto  del
piano per il riutilizzo di cui all'art. 4, comma 3, e'  rilevante  ai
fini  della  misurazione  e  valutazione  della  prestazione  e   dei
risultati organizzativi e individuali  dei  dirigenti  preposti  alle
strutture competenti.