Art. 11.
                 Misura e liquidazione del contributo
 
   Il  contributo in conto interessi di cui all'art. 8 e' concesso in
misura pari alla differenza tra il tasso di  riferimento  determinato
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  ai  sensi e per gli effetti
dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685  e  dell'art.  109  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616 e
quello posto a carico dell'impresa artigiana stabilito dalle  vigenti
disposizioni statali.
   Il  concorso  regionale  e'  pari  al  valore  attuale della quota
interessi calcolata al tasso di cui al precedente comma.
   Qualora sia richiesta la garanzia fidejussoria del fondo regionale
la impresa  artigiana  mutuaria  corripondera'  un  contributo  nella
misura dell'1% del finanziamento garantito dal fondo stesso.
   Gli  istituti  di  credito  convenzionati,  dopo  aver istruito le
domande, le trasmettono alla regione - Ufficio artigianato unitamente
alla  richiesta di autorizzazione a prelevare dal fondo appositamente
costituito la quota  di  concorso  regionale  per  le  operazioni  di
pretito   ammesse,  con  deliberazione  della  giunta  regionale,  al
contributo di cui al presente articolo.