Art. 11.
 
                Protezione dalle radiazioni ionizzanti
   1.  Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare
radiazioni  ionizzanti  devono  essere   adottati   i   provvedimenti
necessari  affinche'  le  caratteristiche dei locali e degli impianti
siano adeguate in rapporto alla protezione  sanitaria  dei  pazienti,
del  personale  e  della popolazione ed affinche' la conduzione degli
impianti stessi avvenga nel rispetto della normativa  vigente  e,  in
particolare,  del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, nonche' in conformita' alle norme di buona tecnica.