Art. 11. Protezione dalle radiazioni ionizzanti 1. Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti devono essere adottati i provvedimenti necessari affinche' le caratteristiche dei locali e degli impianti siano adeguate in rapporto alla protezione sanitaria dei pazienti, del personale e della popolazione ed affinche' la conduzione degli impianti stessi avvenga nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonche' in conformita' alle norme di buona tecnica.