Art. 11. Conferma e sostituzione del presidente, del vice presidente e dei componenti gli organi colleggiali Il presidente, il vice presidente ed i componenti gli organi collegiali dell'Istituto durano in carica il periodo della legislatura e decadono con il consiglio regionale, ovvero con il consiglio di amministrazione. Essi possono essere confermati per non piu' di due volte consecutive. Qualora per qualsiasi motivo cessino dal loro mandato durante il periodo di carica, sono sostituiti per il periodo residuo con le stesse modalita' e procedure fissate per le rispettive nomine.