Art. 11. (art. 11 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 10 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Cancellazione dal registro delle imprese artigiane 1. La cancellazione dal registro delle imprese artigiane avviene su richiesta del titolare dell'impresa o d'ufficio, qualora venga a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione. 2. La commissione provinciale dell'artigianato, accertato che sono venuti meno i requisiti per l'iscrizione, procede alla cancellazione e ne informa il titolare dell'impresa e il sindaco del comune competente per territorio. 3. Contro le decisioni della commissione provinciale dell'artigianato e' ammesso ricorso alla giunta provinciale. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9. 4. Il sindaco del comune competente per territorio e' tenuto ad informare la commissione provinciale dell'artigianato in merito a tutte le variazioni intervenute e accertate nell'esercizio di un'attivita' artigiana che possano dar luogo alla cancellazione dal registro delle imprese artigiane.