Art. 11.
          (art. 11 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 10 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
          Cancellazione dal registro delle imprese artigiane
 
   1.  La  cancellazione dal registro delle imprese artigiane avviene
su richiesta del titolare dell'impresa o d'ufficio, qualora  venga  a
mancare uno dei requisiti per l'iscrizione.
   2. La commissione provinciale dell'artigianato, accertato che sono
venuti meno i requisiti per l'iscrizione, procede alla  cancellazione
e  ne  informa  il  titolare  dell'impresa  e  il  sindaco del comune
competente per territorio.
   3.    Contro    le   decisioni   della   commissione   provinciale
dell'artigianato e'  ammesso  ricorso  alla  giunta  provinciale.  Si
applicano  al  riguardo  le  disposizioni  di  cui  al  quarto  comma
dell'art. 9.
   4.  Il  sindaco  del comune competente per territorio e' tenuto ad
informare la commissione provinciale  dell'artigianato  in  merito  a
tutte   le  variazioni  intervenute  e  accertate  nell'esercizio  di
un'attivita' artigiana che possano dar luogo alla  cancellazione  dal
registro delle imprese artigiane.