Art. 11. Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. I dirigenti sono peraltro tenuti dall'entrata in vigore della presente legge a prestare la propria attivita' oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio in giornate lavorative. 3. L'orario di servizio e' controllato con sistemi obiettivi anche automatici. 4. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, la programmazione dell'orario di lavoro e l'articolazione dello stesso saranno regolamentate, in sede di accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i seguenti criteri: a) migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione; b) piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale e articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati; e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario. 5. L'orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. In sede di accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno individuate le modalita' di attuazione di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. 6. Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. 7. A tal fine in sede di accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, saranno considerati: a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione; b) graso di miglioramento dell'organizzazione del lavoro; c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura complessiva ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita'; d) grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche. 8. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro. 9. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 settimanali, deve riferirsi a un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi. 10. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro puo' essere considerato orario di servizio. 11. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo e' fissata nella misura del 20% e quello per lavoro ordinario festivo-notturno e' fissata nella misura del 30%.