Art. 11. Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari 1. Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore eta'; b) godimento dei diritti civili e politici; c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; d) non essere esplulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; e) assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere; f) idoneita' fisica; g) potersi validamente obbligare. 2. La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) e' data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia gia' fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a 3 anni, se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano. 3. Oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, nel regolamento comunale potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarita' ed alle caratteristiche delle attivita' e dei settori d'intervento affidati alla compagnia. 4. Non possono far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano esclusi o revocati. 5. La carica di componente delle compagnie barracellari e' incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del comune cui la compagnia appartiene.