Art. 11. Commissione consultiva regionale 1. E' costituita una commissione tecnico-consultiva a cui sono affidati i seguenti compiti: a) esprimere i pareri per il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 6; b) esprimere i pareri per la conferma delle autorizzazioni previste all'art. 19; c) esprimere i pareri nel caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15; d) formulare alla giunta regionale la proposta per l'adozione di un sistema unificato nel territorio regionale per la registrazione dei dati analitici; e) fornire indicazioni alla giunta regionale relative alla organizzazione delle strutture finalizzate alla realizzazione dei programmi di controllo di qualita' e valutare i risultati conseguiti da tali programmi; f) esprimere tutti i pareri richiesti dagli organi regionali in materia di laboratorio di analisi cliniche; g) formulare proposte in ordine agli elenchi degli esami eseguibili dai laboratori di base, dai laoratori specialistici e dalle sezioni specialistiche, ed ai periodici aggiornamenti. 2. La commissione e' composta da: a) un membro della giunta regionale che ne assume la presidenza. La funzione puo' essere delegata ad un dipendente regionale con qualifica dirigenziale; b) tre direttori di laboratorio privati con sede nella regione, designati uno dalla federazione regionale degli Ordini dei medici, uno dall'Ordine nazionale dei biologi ed uno dall'Ordine regionale dei chimici; c) due membri di associazioni scientifiche di cui uno in rappresentanza della societa' italiana di biochimica clinica ed uno della associazione italiana patologi clinici; d) tre responsabili di laboratori di analisi cliniche publici designati dalla giunta regionale. 3. Per ciascun componente di cui alle lettere b) c) e d) e' designato un supplente con le stesse modalita' previste per i componenti effettivi. 4. La nomina dei membri effettivi e supplenti e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale. 5. La commissione dura in carica tre anni. 6. Entro sei mesi dalla costituzione, la commissione adotta un regolamento che disciplina la propria attivita'. 7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale. 8. La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 9. Ai componenti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma secondo e' attribuita l'indennita' di L. 50.000, per giornata di seduta e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 9 agosto 1978 n. 52 e successive modificazioni.