Art. 11. Comitato tecnico amministrativo 1. Il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, e' integrato da: " i) un geologo del Servizio geologico regionale; l) il medico provinciale di Palermo; m) il sovrintendente per i beni culturali ed ambientali di Palermo o un suo delegato". 2. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dirigente amministrativo regionale. 3. Il presidente ha facolta' di invitare a partecipare ai lavori del comitato funzionari, tecnici ed esperti. 4. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 5. A tutti i membri spetta un compenso mensile in misura pari a quello corrisposto ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda.