Art. 11. Obblighi e divieti 1. E' vietato agli organizzatori professionali di congressi di esercitare altre attivita' turistiche per le quali non sia stata conseguita la prescritta idoneita' o altre attivita' di carattere commerciale. 2. E' vietato avvalersi di soggetti non autorizzati per l'attivita' di organizzazione di congressi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera n) della legge regionale 21 luglio 1986, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.