Art. 11.
                         Obblighi e divieti
 
   1. E' vietato agli organizzatori  professionali  di  congressi  di
esercitare  altre  attivita'  turistiche  per  le quali non sia stata
conseguita la prescritta idoneita' o  altre  attivita'  di  carattere
commerciale.
   2.   E'   vietato   avvalersi  di  soggetti  non  autorizzati  per
l'attivita'  di  organizzazione  di  congressi,  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'art.  2,  comma 2, lettera n) della legge regionale 21
luglio 1986, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.