Art. 11. Case di cura private per lungodegenti 1. La Giunta regionale, nel quadro del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, fissa i tempi e le modalita' per la riorganizzazione dei centri di assistenza e riabilitazione di cui al regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2 nonche' delle case di cura private per lungodegenza gia' convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e la riconduzione degli stessi nell'ambito degli standard di posti-letto funzionali e tipologici previsti dalla vigente normativa, in correlazione con l'entrata in funzione delle residenze sanitarie assistenziali, sulla base di apposite verifiche effettuate dalle unita' sanitarie locali sull'utenza, per l'accertamento, in particolare, delle cause della non autosufficienza dei ricoverati, ai fini del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti piu' propri di assistenza, finalizzati, prevalentemente, all'assistenza geriatrica. Tali centri e case di cura potranno trasformarsi, in relazione alla loro tipologia, anche edilizia, in strutture polivalenti dotate di un complesso di servizi sanitari, diagnostico terapeutici, anche di piccola chirurgia ambulatoriale, di riabilitazione e socio- assistenziali comprendenti in particolare: a) posti-letto, anche a ciclo diurno, di lungodegenza o riabilitazione post-acuzie; b) posti-residenza, anche a ciclo diurno, di residenze sanitarie assistenziali; c) servizi residenziali o semiresidenziali di tipo socioassistenziale. La nuova organizzazione interna delle predette strutture dovra' tener conto delle condizioni, esigenze e patologie degli utenti ed essere tale da assicurare la continuita' degli interventi. Le domande per le trasformazioni a norma del presente comma devono essere presentate alla Regione entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 15 per cento dei posti letto convenzionati alla stessa data e' progressivamente sconvenzionato, a tutti gli effetti, man mano che si renderanno liberi per dimissioni di pazienti a seguito delle verifiche di cui al comma 1, o per altre cause. Tali posti letto possono essere utilizzati per paganti in proprio, in deroga all'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei confronti delle case di cure che, entro i trenta giorni successivi alla data di approvazione di apposito regolamento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino domanda di riconversione, corredata da idonea documentazione, per almeno il 15 per cento dei posti letto in posti di residenza sanitaria assistenziale. Tali case di cura concorderanno con la Regione, previe intese con le relative associazioni, i tempi di realizzazione delle necessarie ristrutturazioni, che dovranno essere completate entro e non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. In difetto, i predetti posti letto saranno sconvenzionati a tutti gli effetti. 4. Per i posti letto non sconvenzionati ai sensi dei commi 2 e 3, le convenzioni continueranno a produrre effetti fino all'entrata in vigore delle convenzioni con le residenze sanitarie assistenziali e delle nuove convenzioni con le istituzioni sanitarie private a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995. Nuovi ricoveri sui predetti posti letto potranno essere consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito, sulla base del giudizio espresso da una apposita unita' valutativa multidisciplinare con il compito di: a) valutare l'esigenza del ricovero e fissarne la durata massima; b) definire, per ciascun paziente, il piano di intervento, nel quale dovranno essere individuate, in funzione delle condizioni sanitarie, sociali, familiari ed economiche dello stesso le soluzioni assistenziali da adottare; c) vigilare sistematicamente, anche tramite la U.S.L. ove e' ubicata la casa di cura, sull'andamento del ricovero, al fine di promuovere la dimissione del paziente. Per le finalita' predette, le unita' sanitarie locali possono avvalersi delle unita' valutative del centro di assistenza sanitaria domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80, eventualmente integrate. 5. La durata dei ricoveri autorizzati a norma del comma 4 non puo' superare i sessanta giorni, salvo proroga autorizzata dall'unita' valutativa di cui al comma stesso, per comprovate condizioni patologiche di maggiore durata che richiedano un trattamento dia- gnostico-terapeutico non erogabile in forma extra-ospedaliera. 6. Le case di cura private sconvenzionate a norma del presente articolo avranno priorita' in sede di convenzionamento con le residenze sanitarie assistenziali per i posti letto trasformati. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, autorizza la riconversione in residenze sanitarie assistenziali delle case di cura private che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3, anche in deroga ai requisiti di carattere strutturale indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, sempreche' sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalita' nonche' la efficienza dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti. Resta fermo che alle case di cura che non abbiano presentato domanda di riconversione nel termine previsto dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 7. Per favorire l'assistenza agli anziani non autosufficienti e cronici stabilizzati, in ambiti piu' propri, in conformita' ai livelli assistenziali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la Regione finalizza appositi fondi nell'ambito di quelli indicati all'articolo 19.