Art. 11. A b r o g a z i o n e 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13, sono abrogate: a) la legge provinciale 5 agosto 1980, n. 24 concernente: "Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile"; b) la legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 concernente "Interventi per la realizzazione della pari opportunita' fra uomo e donna", ad eccezione dell'articolo 7.