Art. 11.
                        A b r o g a z i o n e
 
   1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13,  sono
abrogate:
     a)  la  legge  provinciale  5  agosto  1980,  n. 24 concernente:
"Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile";
     b) la legge provinciale 5  settembre  1988,  n.  31  concernente
"Interventi  per  la realizzazione della pari opportunita' fra uomo e
donna", ad eccezione dell'articolo 7.