Art. 11. Modifica dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento". 1. Il primo comma dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Il dipendente puo' in qualsiasi tempo dimettersi dall'impiego. Le dimissioni volontarie del dipendente che intende chiedere il pensionamento anticipato di anzianita' devono essere presentate per iscritto almeno tre mesi prima della data di inizio dell'erogazione del trattamento di quiescenza. La Giunta provinciale provvede ad accettare le dimissioni entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse e comunque entro trenta giorni dalla data di inizio dei termini del preavviso. Negli altri casi le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio."