Art. 11.
              Ricostruzione boschiva a seguito incendio
 
   1. Per la ricostituzione dei  beni  silvopastorali  danneggiati  o
distrutti  dal  fuoco,  la Regione provvede direttamente o concede ai
proprietari, pubblici o privati, contributi per le spese  necessarie,
in  applicazione  dell'art. 23 della legge regionale 12 ottobre 1978,
n. 63.
   2. Nei boschi cedui le opere  necessarie  devono  essere  eseguite
entro  e  non  oltre  l'anno  solare successivo a quello in cui si e'
verificato l'incendio; nelle fustaie entro il triennio successivo.
   3. La ricostituzione deve essere  eseguita  secondo  le  direttive
tecniche  impartite dai servizi decentrati economia montana e foreste
competenti per territorio in conformita' ai piani di  gestione  fore-
stale e territoriale.
   4. In caso di inadempienza dei proprietari si attuano le procedure
previste  dall'art.  9  della  legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e degli
articoli 75 e 76 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.