Art. 11.
         Definizione dei criteri per l'ammissione nel ruolo
 
   1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma, della legge
21/1992 in materia  di  circolazione  stradale,  con  riferimento  al
possesso  del  certificato di abilitazione professionale previsto dal
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada),  modificato  dal  decreto  legislativo 10 settembre 1993, n.
360, l'iscrizione nel ruolo avviene a seguito di esame  dinanzi  alla
commissione regionale.
   2.  L'esame per l'iscrizione nel ruolo consiste in una prova orale
sulle seguenti materie:
     a)  legislazione  vigente  in  materia  di  trasporto   mediante
autoservizi  pubblici  non di linea, con particolare riferimento alla
legge 21/1992;
     b)  nozione  di  contratto.  Contratto  di  trasporto:   aspetti
riguardanti il trasporto di persone e la responsabilita' del vettore;
     c)  nozioni  inerenti  l'infortunistica,  la  prevenzione  degli
incidenti, provvedimenti da prendere in caso di incidente;
     d) comportamento in  servizio  dei  conducenti  con  particolare
riguardo ai rapporti con i viaggiatori trasportati;
     e) elementi di geografia fisica, politica, economica dell'Italia
e  dei  paesi  confinanti.  Geografia  e  toponomastica  della  Valle
d'Aosta. Utilizzo della cartografia stradale: redazione di  itinerari
e calcolo delle distanze tra le diverse localita'.
   3.  Il  soggetto che non ha superato l'esame di cui ai commi 1 e 2
puo' essere ammesso per una sola volta a ripetere la  prova,  decorso
un  periodo  non  inferiore  a  due  mesi  decorrenti  dalla  data di
svolgimento della prima. In tale caso, il soggetto non  e'  tenuto  a
provvedere al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 10.