Art. 11. Definizione dei criteri per l'ammissione nel ruolo 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma, della legge 21/1992 in materia di circolazione stradale, con riferimento al possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, l'iscrizione nel ruolo avviene a seguito di esame dinanzi alla commissione regionale. 2. L'esame per l'iscrizione nel ruolo consiste in una prova orale sulle seguenti materie: a) legislazione vigente in materia di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alla legge 21/1992; b) nozione di contratto. Contratto di trasporto: aspetti riguardanti il trasporto di persone e la responsabilita' del vettore; c) nozioni inerenti l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, provvedimenti da prendere in caso di incidente; d) comportamento in servizio dei conducenti con particolare riguardo ai rapporti con i viaggiatori trasportati; e) elementi di geografia fisica, politica, economica dell'Italia e dei paesi confinanti. Geografia e toponomastica della Valle d'Aosta. Utilizzo della cartografia stradale: redazione di itinerari e calcolo delle distanze tra le diverse localita'. 3. Il soggetto che non ha superato l'esame di cui ai commi 1 e 2 puo' essere ammesso per una sola volta a ripetere la prova, decorso un periodo non inferiore a due mesi decorrenti dalla data di svolgimento della prima. In tale caso, il soggetto non e' tenuto a provvedere al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 10.