Art. 11.
        Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44
 
  1.  All'articolo  2,  lettera  b), della legge regionale 3 dicembre
1991, n. 44 sostituire il punto 2 con:
  "nella misura massima di  un  terzo  dei  componenti  chi  abbia  i
requisiti  indicati  alla lettera a), punto 3, dell'articolo 42 della
legge 8 giugno 1990, n. 142".
  2. (Comma omesso  in  quanto  dichiarato  illegittimo  dalla  Corte
costituzionale con sentenza n. 372 del 2 novembre 1996).
  3.  Il  comma  3  dell'articolo  3 della legge regionale 3 dicembre
1991, n. 44 e' sostituito dal seguente:
   "3. La sezione centrale e le sezioni  provinciali  sono  rinnovate
integralmente  a  seguite, di nuova elezione dell'Assemblea regionale
siciliana  o  quando  venga  meno  la  maggioranza   dei   rispettivi
componenti".