Art. 11. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 1. All'articolo 2, lettera b), della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 sostituire il punto 2 con: "nella misura massima di un terzo dei componenti chi abbia i requisiti indicati alla lettera a), punto 3, dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142". 2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 372 del 2 novembre 1996). 3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e' sostituito dal seguente: "3. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono rinnovate integralmente a seguite, di nuova elezione dell'Assemblea regionale siciliana o quando venga meno la maggioranza dei rispettivi componenti".