Art. 11. Dismissioni e riconversione beni demaniali e patrimoniali 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione non utilizzabili a fini istituzionali, che verra' trasmesso all'Assemblea regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente commissione legislativa permanente. 2. Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione e' data facolta' di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L'ente acquirente e' tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci.