Art. 11.
                              Procedure
 
  1.  Sono  abilitati  all'esercizio delle attivita' agrituristiche i
soggetti iscritti nell'elenco. Iscrizione  e'  condizione  necessaria
per  il rilascio  dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7
e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
  2.  L'istanza  per  l'iscrizione  all'elenco  va  presentata   alla
Commissione    agrituristica   provinciale,   corredata   dal   Piano
agrituristico aziendale di cui all'articolo 3. Entro  il  termine  di
novanta  giorni  dalla  presentazione  delle domande, la Commissione,
accertata la sussistenza dei requisiti e verificato  il  rapporto  di
connessione  e di complementarieta', provvede all'iscrizione, dandone
comunicazione agli interessati. Qualora  sia  trascorso  il  suddetto
termine  senza  che l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda
si intende accolta. Avverso  il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199.
  3.  L'iscrizione  ha  validita'  annuale  ed   e'   automaticamente
rinnovata   qualora   non   vi   siano  comunicazioni  di  cessazione
dell'attivita',  da  parte  del  titolare,  o  non  sopravvengano  le
condizioni per la revoca previste dall'articolo 12.