Art. 11. Procedure 1. Sono abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco. Iscrizione e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 2. L'istanza per l'iscrizione all'elenco va presentata alla Commissione agrituristica provinciale, corredata dal Piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, la Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato il rapporto di connessione e di complementarieta', provvede all'iscrizione, dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 3. L'iscrizione ha validita' annuale ed e' automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell'attivita', da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni per la revoca previste dall'articolo 12.