Art. 11. Albo regionale 1. Fino all'approvazione della legge regionale istitutiva dell'Albo previsto dall'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap sono iscritti, secondo la rispettiva attivita' e natura giuridica, negli albi di cui alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 21 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"" e 16 maggio 1994, n. 11 "Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato". 2. Per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli gia' previsti nelle leggi regionali, i requisiti indicati nell'art. 18, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. La Regione provvede a fornire l'elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.