Art. 11.
                           Albo regionale
 
  1. Fino all'approvazione della legge regionale istitutiva dell'Albo
previsto  dall'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti,
le  istituzioni,  le   cooperative   sociali,   le   associazioni   e
organizzazioni  di  volontariato  che  svolgono  attivita'  idonee  a
favorire l'inserimento lavorativo  dei  portatori  di  handicap  sono
iscritti,  secondo  la rispettiva attivita' e natura giuridica, negli
albi di cui alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 21  "Iniziative
regionali  a  sostegno  delle  cooperative  sociali e norme attuative
della legge 8 novembre 1991, n.  381  "Disciplina  delle  cooperative
sociali""  e  16  maggio  1994,  n.  11  "Norme  di  attuazione della
legge-quadro sul volontariato".
  2. Per l'iscrizione agli albi di cui al comma  1,  sono  richiesti,
oltre  a  quelli  gia'  previsti  nelle  leggi regionali, i requisiti
indicati nell'art. 18, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3.  La  Regione  provvede  a  fornire  l'elenco  aggiornato   delle
associazioni di cui al comma 1.