Art. 11 Concessioni relative al demanio idrico 1. All'art. 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: '6 bis. Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.'.