Art. 11 
 
               Concessioni relative al demanio idrico 
 
  1. All'art. 19 della legge  regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e
successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 6 e'  aggiunto  il
seguente: 
  '6  bis.  Al  rilascio  delle  concessioni  di  attraversamento  ed
occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese  le  linee
elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del  Genio
civile competenti per  territorio,  fatti  salvi  i  pareri  di  rito
previsti dal Testo unico  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  e  successive
modifiche ed integrazioni.'.